Con un intervento diretto sulla sua pagina Facebook il premier Giuseppe Conte annuncia un “giro di vite” che dispone la chiusura di tutte le attività commerciali non indispensabili, rimarranno pertanto aperti solo negozi di generi alimentari piccoli e grandi, farmacie e parafarmacie, servizi postali, bancari e assicurativi, artigiani (idraulici, elettricisti, esperti servizio gas), officine meccaniche, servizi di trasporto pubblico e naturalmente i servizi di emergenza. Naturalmente dovranno rispettare tutti i limiti di distanza e le norme igieniche prescritte. Consigliato per tutti l’uso di mascherine.
Annunciata anche la nomina di un commissario straordinario per gli approvvigionamenti delle sale di terapie intensive, si tratta di Domenico Arcuri, direttore operativo di Invitalia.
Un caldo invito inoltre ad agevolare il “lavoro agile” (smart working) e le ferie per i dipendenti.
Con queste misure lo stesso premier fa capire che i contagi non si arresteranno di certo in pochi giorni ma potrebbero consentire che in 14 giorni (stimati) si vedano buoni risultati.
La decisione era molto attesa soprattutto da diversi presidenti di regione che in giornata si erano appellati alla necessità di chiudere tutto e subito.
Nello specifico le attività commerciale che possono rimanere aperte nel normale orario di lavoro sono le seguenti:
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
– Ipermercati
– Supermercati
– Discount di alimentari
– Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
– Farmacie;
– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
Allegato 2
Servizi per la persona
– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
– Attività delle lavanderie industriali;
– Altre lavanderie, tintorie;
– Servizi di pompe funebri e attività connesse;
Possono inoltre continuare ad essere esercitate le attività artigianali ed edilizie nel rispetto del mantenimento della distanza di 1 metro tra una persona ed un altra.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.